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CYBERBULLISMO, QUATTRO ANNI DALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE

In occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo e del Safer Internet Day, anche TikTok si fa portavoce attraverso diverse iniziative

Si sente sempre più spesso di parlare di Cyberbullismo, quella forma di bullismo che avviene tramite Internet.

Un comportamento violento che avviene online, in maniera sistematica e reiterata nel tempo, in cui l’aggressore o gli aggressori insultanominacciano e cercano volontariamente di provocare danno a un altro soggetto o gruppo, spesso non in grado di difendersi o percepito come più debole.

La legge 29 maggio 2017, nº71, volta a prevenire il cyberbullismo in Italia, presenta il fenomeno in maniera dettagliata, riferendosi a «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».

A differenza di quanto avviene nei casi di bullismo “tradizionale” che può comportare anche aggressioni di tipo fisico, nei casi di cyberbullismo la violenza si estende o avviene in Rete, tramite l’uso di piattaforme di messaggisticasocial network chat di videogiochi.

ll Cyberbullismo è una cyber-violenza dalle molteplici forme, suddivisibili in diverse tipologie:

FLAMING 
Con tale termine si indicano messaggi elettronici, violenti e volgari, mirati a suscitare “battaglie” verbali online, tra due o più contendenti, che si affrontano ad “armi pari” per una durata temporale determinata dall’attività on line condivisa.
Il flaming può essere, infatti, circoscritto ad una o più conversazioni che avvengono nelle chat o caratterizzare la partecipazione (soprattutto degli adolescenti di sesso maschile) ai videogiochi interattivi su internet (game).
In questo secondo caso, ad esempio, possono essere presi di mira, con insulti e minacce, i principianti che, con il pretesto di errori inevitabilmente connessi all’inesperienza, diventano oggetto di discussioni aggressive.
E’ bene precisare che una lunga sequenza di messaggi insultanti e minacciosi (flame war) potrebbe, in alcuni casi, precedere una vera e propria aggressione nella vita reale.

HARASSMENT 
Dall’inglese “molestia”, consiste in messaggi scortesi, offensivi, insultanti, disturbanti, che vengono inviati ripetutamente nel tempo, attraverso E-mail, SMS, MMS, telefonate sgradite o talvolta mute.
Si tratta di una relazione sbilanciata tra il/i bulli e la vittima nella quale, come nel tradizionale bullismo, quest’ultima subisce passivamente le molestie o, al massimo, tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.
In alcuni casi, il cyberbullo, per rafforzare la propria attività offensiva, può anche coinvolgere i propri contatti on line (mailing list), che, magari pur non conoscendo direttamente lo studente target, si prestano a partecipare alle aggressioni on line 

CYBERSTALKING 
Quando l’harassment diviene particolarmente insistente ed intimidatorio e la vittima comincia a temere per la propria sicurezza fisica, il comportamento offensivo assume la denominazione di cyber-persecuzione. E’ facile riscontrare il cyberstalking nell’ambito di relazioni fortemente conflittuali con i coetanei o nel caso di rapporti sentimentali interrotti.
In questo caso, il cyberbullo, oltre a minacciare la vittima di aggressioni fisiche può diffondere materiale riservato in suo possesso (fotografie sessualmente esplicite, videoclip intimi, manoscritti personali) nella rete.

DENIGRATION 
L’obiettivo del cyberbullo è, in questo caso, quello di danneggiare la reputazione o le amicizie di un coetaneo, diffondendo on line pettegolezzi e/o altro materiale offensivo.
I cyberbulli possono, infatti, inviare o pubblicare su internet immagini (fotografie o videoclip) alterate della vittima, ad esempio, modificando il viso o il corpo dello studente target al fine di ridicolizzarlo, oppure rendendolo protagonista di scene sessualmente esplicite, attraverso l’uso di fotomontaggi.
In questi casi, i coetanei che ricevono i messaggi o visualizzano su internet le fotografie o i videoclip non sono, necessariamente, le vittime (come, invece, prevalentemente avviene nell’harassment e nel cyberstalking) ma spettatori, talvolta passivi del cyberbullismo (quando si limitano a guardare), più facilmente attivi (se scaricano – download – il materiale, lo segnalano ad altri amici, lo commentano e lo votano).
Dunque, a differenza di quanto avviene nel cyberstalking, l’attività offensiva ed intenzionale del cyberbullo può concretizzarsi in una sola azione (esempio: pubblicare una foto ritoccata del compagno di classe), capace di generare, con il contributo attivo, ma non necessariamente richiesto, degli altri utenti di internet, effetti a cascata non prevedibili.
La denigration è la forma di cyberbullismo più comunemente utilizzata dagli studenti contro i loro docenti: numerosi sono, infatti, i videoclip, gravemente offensivi, presenti su internet, riportanti episodi della vita in classe. In alcuni casi le scene rappresentante sono evidentemente false e, dunque, ri-costruite ad hoc dallo studente, talvolta sono, purtroppo, vere.

IMPERSONATION 
Se uno studente viola l’account di qualcuno (perché ha ottenuto consensualmente la password o perché è riuscito, con appositi programmi, ad individuarla) può farsi passare per questa persona e inviare messaggi (E-mail) con l’obiettivo di dare una cattiva immagine della stessa, crearle problemi o metterla in pericolo, danneggiarne la reputazione o le amicizie.
Pensiamo, ad esempio, al caso dello studente che, impossessatosi dell’account di un coetaneo, invia, dalla mail dell’ignaro proprietario, con facilmente immaginabili conseguenze, messaggi minacciosi ai compagni di classe o ai docenti.

OUTING AND TRICKERY 
Si intende con il termine “outing” una forma di cyberbullismo attraverso la quale, il cyberbullo, dopo aver “salvato” (registrazione dati) le confidenze spontanee (outing) di un coetaneo (SMS, Chat, etc), o immagini riservate ed intime, decide, in un secondo momento, di pubblicarle su un Blog e/o diffonderle attraverso E-mail.
In altri casi, il cyberbullo può sollecitare, con l’inganno (trickery), “l’amico” a condividere online segreti o informazioni imbarazzanti su se stesso o un’altra persona per poi diffonderli ad altri utenti della rete, o minacciarlo di farlo qualora non si renda disponibile ad esaudire le sue richieste (talvolta anche sessuali).

EXCLUSION 
Il Cyberbullo decide di escludere intenzionalmente un coetaneo da un gruppo online (“lista di amici”), da una chat, da un game interattivo o da altri ambienti protetti da password. Talvolta gli studenti per indicare questa modalità prevaricatoria utilizzano il termine “bannare”.

CYBERBASHING O HAPPY SLAPPING 
Un ragazzo o un gruppo di ragazzi picchiano o danno degli schiaffi ad un coetaneo, mentre altri riprendono l’aggressione con il videotelefonino. Le immagini vengono, poi, pubblicate su internet e visualizzate da utenti ai quali la rete offre, pur non avendo direttamente partecipato al fatto, occasione di condivisione on line (possono commentare, aprire discussioni, votare il video preferito o più “divertente”, consigliarne la visione ad altri…).

Tutte le condotte di Cyberbullismo possono configurare differenti tipologie di reati, ovvero la diffamazione, lo stalking, le minacce, le ingiuirie. Quest’ultimo da poco depenalizato.

 “I dati Istat più recenti in merito purtroppo arrivano al 2015. In ogni caso emergeva che più del 50% degli intervistati fra gli 11 e i 17 anni (oltre il 55% delle ragazze) riferiva di essere rimasti vittima, nei 12 mesi precedenti l’intervista, di un qualche episodio offensivo, non rispettoso e/o violento. Uno su cinque di questi ragazzi dichiarava addirittura di aver subito azioni tipiche di bullismo una o più volte al mese. Il 9,9% delle ragazze subisce atti di bullismo una o più volte a settimana, rispetto all’8,5% dei maschi.
A questo si aggiunge il cyberbullismo, che rappresenta  un rischio maggiore nelle fasce d’età più giovani, in particolare fra i pre-adolescenti. Circa il 7% dei bambini tra 11 e 13 anni è risultato vittima di prepotenze tramite cellulare o Internet una o più volte al mese, contro il 5,2% tra i ragazzi dai 14 ai 17 anni.”

(da “Il sole 24ore” del 14 giugno 2020 su bullismo e cyberbullismo)

Come è possibile contribuire a prevenire il cyberbullismo?

  • Bloccando gli account utilizzati da cyberbulli per diffondere il loro odio
  • Segnalando i cyberbulli ai service provider, come Facebook o Twitter
  • Avendo cura delle proprie password e proteggendo il telefono mediante password

In occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo e del Safer Internet Day, rispettivamente il 7 e l’11 febbraio, anche TikTok – l’applicazione più scaricata nel 2019 – si sta facendo portavoce di questa importante tematica attraverso diverse iniziative, fra cui una “challenge” dedicata, una gara in rete. 

Utilizzando l’hashtag #NoBullismo  si può condividere la propria storia personale oppure rivolgendosi al numero unico 114 attivo 24 ore su 24.

DIFFAMAZIONE E DIRITTO ALL’IMMAGINE AI TEMPI DEL COVID

Nei giorni di quarantena forzata è capitato di verificare che alcune persone tendono a tenere comportamenti illeciti o comunque che violano le normative vigenti. Permane però il diritto alla riservatezza ed alla reputazione di ogni individuo.

Nei giorni di isolamento dettato dalle normative in merito al Coronavirus è capitato a tutti noi, ed in particolare a chi ha un forte senso del rispetto delle regole, di verificare che alcune persone tendono a tenere comportamenti illeciti o comunque che violano le normative vigenti. Tali comportamenti, che in una situazione di normalità sarebbero generalmente considerati al più riprovevoli e forse anche tollerati, divengono invece nella situazione che tutti viviamo quotidianamente, non ammissibili, in quanto possono mettere in pericolo la salute di ciascuno di noi e sono pertanto inaccettabili.

Ciò detto, peraltro, fermo restando che è del tutto legittimo esprimere il proprio diritto di critica, anche in modo diretto nei confronti di quei soggetti che paiono non rispettare le regole di comune convivenza che oggi rappresentano anche le regole fissate per evitare la diffusione del contagio, occorre fare sempre molta attenzione alle modalità con cui si manifesta il proprio dissenso.

Spesso infatti in questi giorni si assiste alla diffusione sui social di immagini di persone che escono di casa a piedi o in automobile e che vengono filmate a loro insaputa e la cui identità appare in chiaro, spesso accompagnata da altri elementi che ne rendono agevole l’identificazione ( numeri civici e vie delle loro abitazioni, targhe delle macchine). Tali immagini vengono oltretutto spesso condivise ed accompagnate da post nei quali le suddette persone vengono tacciate di aver violato norme di legge o addirittura di essere dei veri e propri untori, insinuando che siano soggetti alla misura della quarantena.

Anche qualora vi fosse fondamento in ciò che si vuole denunciare, ricordiamo tuttavia che una tale condotta costituisce un illecito. In tal modo infatti si viola la legge, ricorrendo ad una giustizia fai da te che è contraria proprio allo stato di diritto che vogliamo tutelare. Bene sarebbe invece segnalare i casi alle autorità preposte alle verifiche, le uniche che hanno la potestà di accertare se in effetti siano stati posti in essere dei comportamenti illegittimi e, in caso affermativo, di sanzionarli.

Permane, infatti, il diritto alla riservatezza ed alla reputazione di ogni individuo, diritto che non può venire assolutamente compromesso, posto altresì che le pur legittime segnalazioni devono essere verificate dagli organi preposti (polizia, carabinieri) che in caso di accertate violazioni irrogano le sanzioni previste dall’art 4 del D.L. 25 marzo 2020.

Coloro i quali, anziché rivolgersi alle autorità competenti, decidono deliberatamente di adottare soluzioni giustizialiste, pubblicando immagini di terzi senza il loro consenso sui social, ovvero condividendole su chat di gruppo, insinuando anche che costoro stiano violando la legge, commettono le seguenti violazioni:

  1. art 10 c.c. che tutela il diritto all’immagine delle persone e che stabilisce il diritto al risarcimento del danno e la cessazione dell’abuso da parte di chi espone o pubblica l’immagine di una persona o dei suoi congiunti ” fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti”;
  2. art 595 comma 3 c.p. ( diffamazione aggravata) che punisce con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516,00 € chi, comunicando con più persone ( e dunque anche sui social o nelle chat di gruppo o a mezzo posta elettronica), offende l’altrui reputazione.

Occorre dunque, anche in questa situazione emergenziale, prestare la massima attenzione ed utilizzare i social avendo riguardo al diritto alla riservatezza ed alla reputazione altrui.

L’AVV. MANFREDI OSPITE DI RADIO NEWS 24 | VIDEO

Nel corso della trasmissione LiveSocial posta nel palinsesto di Radio News 24, l’avvocato Marina Manfredi del Foro di Brescia illustra il progetto DiffamazioneOnLine GUARDA IL VIDEO

VITTIMA DI REVENGE PORN LICENZIATA: DANNO D’IMMAGINE

I video della donna, 40 anni di Brescia, erano stati diffusi illecitamente ed aveva quindi presentato denuncia alle autorità. Da parte del suo datore di lavoro è però scattato il licenziamento

Prima emarginata da colleghi e superiori, poi licenziata. Vittima due volte: è la storia incredibile di una 40enne bresciana, professionista nel mondo della medicina e protagonista di un caso di revenge porn. Dopo che le minacce e la persecuzione telefonica l’avevano raggiunta anche sul posto di lavoro, lo studio con il quale collaborava le ha consegnato la lettera di dimissioni. La donna ha deciso di impugnare il licenziamento

I video hot, che la donna aveva personalmente girato e inviato a un amante due anni fa, erano diventati pubblici e virali tanto da finire in chat aperte anche in Sudamerica. L’hanno chiamata da ogni parte del mondo perché con i filmati era pure allegato nome, cognome, professione e numero di telefono. In alcuni casi il cellulare della 40enne era stato associato a immagini pedopornografiche.

È stata la stessa vittima a presentare denuncia in Procura a Brescia: tre persone sono iscritte nel registro degli indagati per revenge porn. Quelli cioè che la donna sapeva con certezza avessero i video incriminati. In un supplemento di denuncia ha poi fatto un’altra ventina di nomi di persone che dopo aver ricevuto i filmini li hanno condivisi.

La 40enne ha denunciato persino l’esistenza di una chat di carabinieri e polizia nella quale sono girate le immagini hot senza che nessuno sia intervenuto per bloccare o per denunciare il caso. Da Brescia, a Torino, fino al Sud Italia.

Ora, dopo giorni di mail incrociate tra avvocati, uno degli studi, a Cremona, dove la donna lavorava, ha firmato la lettera di licenziamento immediato per “danno di immagine”. Il responsabile della struttura sostiene di ricevere chiamate da uomini che vogliono un appuntamento con la professionista “senza far riferimento alla problematica da affrontare e senza lasciare recapito telefonico e rifiutano di vedere un altro medico”.

Fonte: TG Com24
CLICCA QUI e leggi tutto l’articolo con le dichiarazioni della vittima (della quale si mantiene l’anonimato) del vice ministro dell’Interno Vito Crimi e della consigliera regionale Pd del Lazio Michela Di Biase

DIFFAMAZIONE ONLINE OSPITE DI ÈLive TV | VIDEO

L’avvocato Marina Manfredi è stata ospite della trasmissione Sette&Mezza condotta dal giornalista Paolo Bollani.
Nella trasmissione si sono toccati argomenti come diffamazione, cyberbullismo e revenge porn.
Di seguito il video della trasmissione integrale andata in onda in diretta nella serata del 17 Febbraio 2020.

TOUR NELLE SCUOLE PER UN WEB SICURO

Si è concluso il “progetto scuole” che ha visto impegnato il team di Diffamazioneonline per circa un mese. Una serie di incontri tenuti con gli studenti delle scuole superiori sul tema dei pericoli che il web può riservare ai naviganti.

Il team di diffamazioneonline è salito in cattedra a spiegare a circa 400 studenti, quali sono i pericoli del web e i rischi di attività che possono portare ad una denuncia o a fenomeni dei nostri giorni come sextortion, adescamento online e revenge porn.
In una serie di incontri tenutisi presso gli istituti di Brescia Andrea Mantegna (Alberghiero) e Astolfo Lunardi (tecnico ad indirizzi commerciali), gli avvocati Stefania Giribaldi (del Foro di Cremona) Lara La Piscopia (Del Foro di Milano), e Marina Manfredi (del Foro di Brescia) hanno esaminato i risultati di un breve test a cui gli studenti hanno risposto attraverso una piattaforma web che pubblichiamo qui di seguito.

Dai risultati dei test e dai successivi incontri, si evince quanta poca informazione ancora ci sia tra i giovani sul tema e quanti rischi corrano i ragazzi inconsapevolmente  ogni giorno sul web. Questo test mette anche in evidenza quanto gli adolescenti siano esposti a commettere o subire reati di cui poi pagano spesso conseguenze pesanti.
Gli incontri hanno avuto una scaletta studiata appositamente per attirare l’attenzione dei ragazzi. Il videoclip della canzone Vorrei ma non posto di J-AX e Fedez che è ormai datato per la velocità con cui sui social passano le mode, ma ancora attualissimo per i contenuti, ha aperto gli incontri. Di questo brano l’Avvocato Marina Manfredi ha “spezzettato” ogni frase commentando con i ragazzi i passaggi salienti ed il messaggio che i due artisti hanno voluto lanciare ai giovani oltre al discorso musicale.
Attraverso questo e a racconti di vita d’attualità, si è cercato di rendere i ragazzi consapevoli e che solo attraverso la conoscenza delle regole si possono fare delle scelte, infatti solo sapendo i significati delle parole queste possono essere usate nel modo corretto: non solo per condividere ma soprattutto per vivere la vita.
Di seguito l’Avvocato Stefania Giribaldi ha illustrato come agire nell’immediatezza indicando in termini pratici quali sono le prime azioni da mettere in atto per conservare le prove della diffamazione utili poi in caso di denuncia. Istruzioni pratiche e una sorta di vademecum da applicare nell’immediatezza del fatti. Infine l’Avvocato Lara La Piscopia ha riportato tragici esempi di come il web possa rovinare la vita. Le storie di Tiziana Cantone e Michela De Riu, morte suicide a seguito di riprese e pubblicazioni hard a loro insaputa, hanno dato il via ad un interessante ed aperto confronto tra professionisti e studenti.

Visto il successo ottenuto dall’iniziativa, il team di diffamazioneonline, ringraziando studenti, dirigenti e docenti degli Istituti Andrea Mantegna e Astolfo Lunardi di Brescia, si prepara già per una nuova serie di incontri in vista del prossimo anno scolastico ed è al vaglio anche la possibilità di effettuare incontri con i genitori e i docenti che si sono mostrati interessati all’iniziativa.

L’INGIURIA SUL WEB DOPO LA DEPENALIZZAZIONE

Con il D.Lgs. nn. 6 e 7 del 15/1/2016 il reato di ingiuria è stato depenalizzato. Vediamo come è cambiata la normativa, come difendersi e altri aspetti importanti su questo ormai ex reato

Molti esperti di diritto sostengono che, a seguito della depenalizzazione del reato di ingiuria sia più difficile dimostrare la colpevolezza attraverso prove certe e tangibili.
In un processo penale, infatti, la sentenza può essere emanata solamente sulla base delle dichiarazioni della vittima, mentre in quello civile è necessaria la testimonianza di terzi per confermare un illecito.
Risulta ovvio, però, che non sempre le persone sono disposte a partecipare a un processo in Tribunale. Inoltre, il testimone deve avere assistito in prima persona all’ingiuria.

Uno dei metodi più efficaci per dimostrare i fatti è registrare di nascosto la discussione attraverso una specifica app sullo smartphone, ma anche in questo caso è improbabile poter prevedere il momento esatto in cui un interlocutore possa offendere l’onore e la reputazione di un altro soggetto, per potere attivare la registrazione.
Se l’ingiuria avviene tramite i social network, ad esempio Facebook, è più facile potere avere delle prove a disposizione, ad esempio la stampa dello schermo, detta screenshot, in alcuni casi può essere considerata una prova attendibile, se non viene contestata dalla controparte per essere una riproduzione meccanica facilmente alterabile.
In questo caso i testimoni potrebbero dichiarare di avere letto il post con il messaggio incriminato, prima che venisse cancellato dall’autore.

Risarcimento del danno da ingiuria

Abbiamo detto che, a partire dal 2016 è molto più difficile dimostrare di avere subito una ingiuria. Il reato, infatti, è stato depenalizzato, ed ora non è più possibile procedere a livello penale.
La vittima, quindi, può denunciare l’accaduto in un giudizio civile di fronte a un Giudice di Pace o in Tribunale se il fatto è più grave, per ottenere il risarcimento dei danni.
La questione più importante, come abbiamo sottolineato nel paragrafo precedente, riguarda le prove da portare in giudizio per supportare i fatti. Senza documentazioni o testimonianze è impossibile procedere.
Dopo avere recuperato le prove, la vittima anticipa le spese per l’avvocato e per la causa ordinaria, considerando che la durata di un processo civile può essere anche molto lunga. Un individuo in difficoltà economica può avvalersi del gratuito patrocinio.
Tuttavia, per le cause con importo inferiore a 50.000, prima del giudizio vero e proprio, l’avvocato deve procedere alla cosiddetta negoziazione assistita con la controparte. Attraverso una comunicazione scritta, il legale, cerca infatti di trovare un accordo, per tentare di ovviare alla causa in tribunale, visti i tempi molto lunghi della giustizia italiana. 
Va sottolineato anche che, l’illecito di ingiuria si prescrive in 5 anni, quindi la vittima può agire solo entro tale limite temporale, per potere ottenere un risarcimento danni.

Come può difendersi la vittima?

Prima di essere depenalizzato il reato di ingiuria prevedeva una pena alla reclusione fino a 6 mesi o una sanzione pecuniaria fino a 516 euro. Nella realtà dei fatti ciò accadeva di rado, in quanto molti procedimenti finivano quasi sempre in prescrizione, e per i fatti più lievi il caso veniva archiviato senza applicare alcuna pena.
Quindi possiamo dire che, anche prima della depenalizzazione stabilita dalla legge del 2016 il colpevole non veniva punito. 
La vittima aveva comunque la possibilità di citare in giudizio civile il soggetto per chiedere un risarcimento del danno.
A seguito dei cambiamenti normativi del 2016, le cose sono cambiate parecchio. Ora è prevista solo una sanzione civile, cioè una multa che varia da 100 a 8.000 euro. Se si tratta di un’ingiuria aggravata, cioè, commesso in presenza di più persone, la sanzione pecuniaria è superiore, tra 200 e 12.000 euro.

Ma come deve agire la vittima?

A seguito delle novità introdotte negli ultimi anni una persona che ha subito un’ingiuria non deve più fare una querela presso i carabinieri, ma deve intentare una causa civile per ottenere il risarcimento danni.
Se la somma richiesta è inferiore a 5000 euro la questione sarà discussa davanti al Giudice di Pace, in caso contrario la competenza sarà del Tribunale.

Le tempistiche per una causa civile possono essere anche molto lunghe, a seconda del carico di lavoro dei difensori e del magistrato e del numero di testimoni, in ogni caso solitamente non è mai inferiore ai 3 anni.

Il Giudice può condannare il colpevole al pagamento:

  • dei danni provocati alla vittima
  • delle spese processuali
  • di una sanzione civile alla Cassa Ammende dello Stato

Se la persona offesa decide di non agire in Tribunale, limitandosi a scrivere una lettera di diffida, non verrà applicata alcuna sanzione civile e il responsabile resterà impunito, non essendo un illecito perseguibile d’ufficio.

Differenze tra ingiuria, diffamazione e calunnia 

Per completare l’analisi in merito al significato di ingiuria nella giurisprudenza italiana, è utile chiarire quali sono le differenze tra la diffamazione e la calunnia, per alcuni versi simili, ma in realtà con peculiarità molto diverse tra loro. Molto spesso, infatti, i reati vengono confusi tra loro, e i termini stessi vengono usati quasi come sinonimi.
Abbiamo detto che si tratta di ingiuria quando viene leso l’onore e il decoro di una persona che è presente nel momento in cui vengono pronunciate le parole e le frasi offensive. Se la vittima non è presente, però, l’illecito è diverso e si tratta di diffamazione, cioè di una lesione alla reputazione altrui, fatta comunicando con terzi mentre il diretto interessato non è presente. Si verifica una calunnia, invece, quando una persona viene accusata ingiustamente di fronte a una pubblica autorità, in riferimento a fatti non veri.

QUANDO CONDIVIDERE DIVENTA REATO

Avere la stessa opinione di chi scrive un post sui social, a volte porta a condivere sul proprio profilo. Ma se questo risulta offensivo o diffamatorio ci mette allo stesso livello dell’autore.

Quando si condivide sulla propria bacheca un post offensivo altrui è pacifica per la Giurisprudenza la configurazione del reato di Diffamazione Aggravata ex Art. 595, comma 3, C.P. in quanto il gesto compiuto, è sicuramente cosciente e volontario volto inoltre ad aumentare
la visibilità del post offensivo mediante la sua visualizzazione da parte di tutti i nostri contatti.

I COMMENTI
Fa invece ancora discutere il caso in cui un utente abbia pubblicato un commento intervenendo in una discussione su un post altrui dove siano presenti messaggi di altri utenti dal contenuto offensivo.
In questi casi occorre investigare sulla forma del messaggio postato dall’utente nonchè sull’esposizione del commento.
Secondo la Cassazione infatti chi abbia inserito su Facebook un messaggio privo di intrinseca portata offensiva non può rispondere del reato di diffamazione per il solo fatto che tale messaggio sia stato pubblicato nel contesto di una discussione durante la quale altri partecipanti abbiano in precedenza inviato messaggi contenenti espressioni offensive.
Dunque, se l’utente Facebook, pur dimostrando con il proprio commento di
condividere la critica iniziata da altri, partecipi al treat di discussione che ne è scaturito,ma non ha condiviso le forme espressive illecite attraverso cui gli altri soggetti l’abbiano promossa, non può essere condannato (Cass. sent. n. 3981/2015). Non può avere rilevanza penale la condotta di chi abbia inteso sì condividere una critica nei confronti della persona offesa, ma nel farlo sia rimasto entro i limiti ben definiti dell’esercizio del proprio diritto di manifestazione del pensiero, senza eccedervi in alcun modo ed esercitando invece tale suo diritto nei limiti della continenza richiesta dall’ordinamento, quindi senza ricorrere alle espressioni offensive utilizzate da altri, nè dimostrando di volerle amplificare attraverso il proprio comportamento (Cassazione penale, sez. V, sentenza 29/01/2016 n° 3981)

Il reato, invece, sussiste – ad ogni effetto di Legge – anche nei confronti di colui che si limita ad aggiungere al post originale un successivo

COMMENTO AVENTE LA MEDESIMA PORTATA OFFENSIVA.
La condotta di postare un commento sulla bacheca Facebook, per la idoneità del mezzo utilizzato, realizza – infatti – la pubblicizzazione e la diffusione del commento stesso, nonché la sua circolazione tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica (cfr.Trib. di Campobasso, Sez. pen., sent. n. 396/2017).

Ne consegue che anche la reputazione di una persona che per taluni aspetti sia stata già compromessa, può divenire oggetto di ulteriori illecite lesioni giacché gli elementi diffamatori aggiunti ben possono comportare una maggiore diminuzione (ovvero maggiore lesione) della reputazione della persona offesa nella considerazione dei consociati (cfr. Trib. di
Campobasso, Sez. pen., sent. n. 396/2017; Cass. Sez.V, 47452 del 7 dicembre 2004).

DIFFAMAZIONE ONLINE NELLE SCUOLE

Prende il via il progetto del team di avvocati di Diffamazione On Line che da domani si attiverà per una serie di dibattiti sui pericoli che il web nasconde dietro l’angolo.


Il primo di questi appuntamenti avverrà in collaborazione con l’Istituto Mantegna di Via Fura a Brescia dove si parlerà di diffamazione sul web ma soprattutto sui pericoli che i social network nascondo in materi
Il via a questa serie di incontri, che coinvolgeranno gli studenti attraverso un questionario che negli ultimi giorni sta riscuodendo molta partecipazione, avverrà quindi presso la Sala della Biblioteca dell’Istituto Alberghiero Andrea Mantegna nei giorni 14, 21 Gennaio e 4 Febbraio 2020 dalle ore 11 alle ore 13.
Questa iniziativa è stata approvata dal Collegio Docenti e condivisa dagli stessi insegnati come forma di prevenzione.
Nei prossimi mesi il team di avvocati di Diffamazioneonline, proporrà lo stesso tema di incontri anche presso l’Istututo Lunardi di Brescia.

LIKE FACEBOOK, OCCHIO ALL’EFFETTO BOOMERANG

Un pollice verso o un cuoricino come segno di gradimento, può compiacere all’autore del post, ma a volte questo potrebbe avere effetti sgradevoli con il conseguente intervento della Autorità Giudiziaria


Un like su Facebook costituisce un’attività effettuata con estrema facilità, a volte con leggerezza e in modo compulsivo. Così è facile non pensare alle conseguenze che potrebbero derivarne.
Infatti,

Se il post a cui mettiamo il nostro “Mi Piace” presenta dei contenuti offensivi o addirittura razzisti e/o discriminatori, la nostra attività potrebbe essere considerata penalmente rilevante e potremmo, anche, subire un processo con l’accusa di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma 3 c.p.

In Italia esistono al momento soltanto due casi di rinvio a giudizio per
diffamazione aggravata a seguito di like aggiunti a contenuti postati su FB da altri soggetti.
Il primo riguarda 7 persone accusate di aver apprezzato un post che accusava il sindaco e alcuni dipendenti comunali del comune San Pietro Vernotico (Brindisi) di essere “fannulloni e assenteisti”.
Il secondo, contestato dalla procura di Genova ad alcuni soggetti che apposero il like ad un post dal contenuto razzista nei confronti dell’ etnia rom.
Va comunque sottolineato che, se il post contiene anche insulti razzisti e discriminatori (come nel suddetto caso all’ esame della procura di Genova), si corre il rischio di essere incriminati per “incitamento all’ odio raziale”, secondo quanto previsto dalla L. 25 giugno 1993 n. 205 (c.d. legge Mancino).

Nell’ attesa di una prima pronuncia dei tribunali italiani in merito, dal momento che nessun procedimento si è ancora concluso con l’emanazione di una sentenza, appare molto difficile che si pervenga ad una condanna per diffamazione a causa di un apprezzamento lasciato su un post altrui di Facebook.
Infatti, secondo quanto previsto dal nostro ordinamento, la diffamazione è
un reato doloso, ovvero l’autore deve agire con coscienza e volontà di
commettere il reato per poter essere dichiarato colpevole.

Un like può sì avere un effetto rilevante, perché fa apparire il post apprezzato sulla home di Facebook dei nostri amici, contribuendo, così, ad aumentare la diffusione del post diffamatorio,


Tuttavia l’accusa dovrebbe dimostrare la coscienza e la volontà del gesto, cosa che risulta alquanto improbabile dal momento che mettere un “like” costituisce un gesto quasi automatico, che molte persone compiono con estrema leggerezza, a volte anche soltanto per compiacere l’autore del post, senza averne preventivamente esaminato con attenzione il contenuto.


Inoltre, accade spesso, che un “mi piace” possa essere messo per sbaglio o
disattenzione, specialmente se l’autore ha operato tramite uno smartphone touchscreen, cui basta sfiorare lo schermo per far partire involontariamente degli apprezzamenti a post di cui non si è nemmeno a conoscenza.

Ad oggi l’unica sentenza di condanna emessa nei confronti di un soggetto che aveva ripetutamente “apprezzato” dei post su Facebook è quella emessa dal
TRIBUNALE DI ZURIGO
La vicenda risale a giugno 2017, quando un giudice distrettuale di Zurigo, ha condannato un uomo di 45 anni al pagamento di una multa di 4.000 Franchi poiché colpevole di aver espresso, per ben 6 volte, il proprio gradimento con il classico “Mi piace“, a delle espressioni ingiuriose nei confronti, di un esponente animalista.
In sostanza il condannato aveva approvato le accuse di antisemitismo e razzismo, rivolte al suddetto esponente da altri frequentatori di Facebook, cui aveva concesso la propria amicizia.
Il 45enne finito sotto processo in seguito a una denuncia da parte del soggetto a cui erano rivolti i post infamanti, non è riuscito ad ottenere l’assoluzione neppure dimostrando che le accuse più recenti, nei confronti di quest’ultimo, avessero fondamento.

IN CONCLUSIONE
il consiglio è quello di verificare con attenzione il contenuto
dei post che si vanno ad apprezzare, per evitare di essere comunque coinvolti in spiacevoli vicende giudiziarie; in ogni caso, stenersi dal pubblicare, condividere e approvare qualsiasi post che possa risultare offensivo e diffamatorio nei confronti di un altro soggetto.

Ciò anche nell’ ottica di un uso più responsabile e civile dei social network e delle immense potenzialità che la rete ci offre.